STATUTO 

Art. 1 - È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa, sotto

la denominazione: "Tutto il mio mondo espresso...LiberaMENTE Associazione senza scopo di

lucro", più brevemente detta "LIBERAMENTE Associazione senza scopo di lucro"; essa è retta dal

presente Statuto e da tutte le leggi applicabili al settore.

Art. 2 - L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire

esclusivamente finalità di divulgazione ed approfondimento di tematiche di interesse culturale,

scientifico, tecnologico ed artistico.

A tale scopo l'associazione organizza attività, discussioni aperte, eventi, pubblicazioni (editoria).

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché

tutte le attività accessorie (come promuovere progettare e gestire la realizzazione di spettacoli

culturali di intrattenimento, mostre, gare sportive, per la raccolta di fondi da destinare al

raggiungimento delle finalità dell'Associazione).

Art. 3 – L'associazione potrà inoltre aprire sedi secondarie, con la gestione tra le altre cose di

circoli, locali, bar e ristoranti, attrezzature ed impianti sportivi, biblioteche, centri culturali, sale

multimediali.

Art. 4 - L'associazione ha sede in Roma.

Il logo dell'associazione è costituito dalla scritta "tutto il mio mondo espresso...

LIBERAMENTE", di cui la frase "tutto il mio mondo espresso..." scritta in bianco e con carattere

minuscolo, è collocata sopra la scritta " LIBERAMENTE" la quale, invece, è scritta in carattere tutto

maiuscolo, ma la porzione "libera", scritta in giallo-arancio, è di dimensione più piccola rispetto alla

porzione "mente", scritta in bianco; inoltre, sullo sfondo, dietro la parola "mente" – e più

precisamente dietro le lettere"NTE" della stessa - è presente la rappresentazione grafica di un

cervello umano al cui centro è posto il simbolo matematico dell'infinito, dal suddetto cervello

partono diversi raggi (il tutto ha tonalità giallo-oro) su alcuni dei quali son posizionati disegni che

rappresentano: delle note musicali, delle nuvolette fumettistiche, dei libri accatastati, una porzione

di pellicola fotografica, un fossile (cranio di un dinosauro), una tavolozza di colori con pennello.

Art. 5 - Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra

organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è

intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6 - Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata

dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà

annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro

dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed

obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza

tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della

temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso,

dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dal consiglio direttivo.

Art. 7 - La quota associativa è deliberata dall'Assemblea non è rimborsabile, è intrasmissibile e non

è rivalutabile.

Art. 8 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

-l'Assemblea dei Soci;

-il Consiglio direttivo;

-il Presidente;

-il Segretario;

-il Tesoriere;

-i Consiglieri

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea Ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza

minima della metà dei voti espressi più uno. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta

l'anno, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,

eleggere alla scadenza i membri degli Organi dell'Associazione e definire le linee programmatiche

dell'associazione. Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Hanno diritto di voto, che possono

esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei

regolamenti, e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi. L'Assemblea è

convocata in via ordinaria dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, tramite affissione nelle

bacheche dei locali in cui abitualmente si svolge l'attività dell'Associazione ed, ove possibile, viene

trasmessa anche per via telematica.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo è formato da 6 membri, soci fondatori, (il Presidente più cinque tra i

quali verranno nominati, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, 2 Consiglieri). Il Consiglio direttivo

dura in carica per un quinquennio e può venire rieletto. Il Consiglio direttivo, nei limiti di quanto

stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi

sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed

amministrazione dell'associazione.

E' prevista da parte dell'assemblea la nomina di un sostituto, che diventerà effettivo nel caso in cui

un membro del direttivo si dimetta o debba essere sostituito.

Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione – in caso di parità nelle votazioni il

voto del Presidente vale doppio - almeno una volta a trimestre.

Art. 11 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica

l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità,

cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da sottoporre

all'approvazione del consiglio direttivo.

Rappresenta l'associazione di fronte a terzi e sta in giudizio per conto della stessa, delibera entro i

limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza

del consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Art. 12 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia

impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i

terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio

il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato

dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio

preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure

indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano

imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'associazione per i fini

perseguiti.

Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle

disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide il consiglio direttivo ai sensi

delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.